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Con i recenti Provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle Entrate (3 febbraio 2022 e 4 febbraio 2022), è stato aggiornato il modello di comunicazione per l’esercizio dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si è provveduto ad aggiornare la piattaforma informatica utilizzata per la trasmissione della suddetta comunicazione (sospesa per alcuni giorni a causa delle novità introdotte in tale ambito), infine, sono state previste delle proroghe temporali riguardanti il periodo transitorio e l’invio delle comunicazioni spese 2021 e rate residue spese 2020.
Al fine di fornire un’accurata analisi degli interventi normativi di cui sopra, che si riconducono alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge Finanziaria 2022 (Legge n. 234/2021) e dal Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), riepiloghiamo brevemente gli ambiti in cui tali Provvedimenti operano.
Come noto la Legge Finanziaria 2022, recependo le disposizioni originariamente introdotte dal Decreto Antifrode (D.L. n. 157/2021), ha trasfuso le medesime al comma 1-ter dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, il quale ora prevede che in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, in relazione agli interventi sia ordinari che qualificabili come superbonus, è richiesto il rilascio del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese sostenute.
Tuttavia, con riferimento alle spese ordinarie che, quindi, non danno il diritto alla maxi detrazione, qualora le stesse possano qualificarsi come interventi di edilizia libera o risultino di importo complessivo non superiore alla soglia limite pari a 10.000 euro, è stata prevista l’esenzione dagli adempimenti più sopra specificati.
Pertanto, per tali tipologie di spese, tranne per quelle riconducibili al bonus facciate, non sono più richiesti il visto di conformità e l’asseverazione delle spese sostenute.
Oltre a ciò, l’articolo 28 del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022) è intervenuto limitando la reiterazione della cessione dei crediti sorti a seguito delle opzioni esercitate (sia con riferimento a tutti i bonus edilizi che con riferimento ai bonus introdotti a causa dell’emergenza COVID-19), istituendo, tra l’altro un periodo transitorio durante il quale la restrizione opera in maniera leggermente mitigata.
Per un opportuno approfondimento delle disposizioni più sopra evidenziate, vi rimandiamo alla lettura delle nostre circolari n. 25 dell’11 gennaio 2022, n. 49 del 19 gennaio 2022, n. 81 del 31 gennaio 2022 e n. 83 del 1° febbraio 2022.
Le semplificazioni introdotte per determinate tipologie di lavori (lavori di edilizia libera e di scarsa entità) e le restrizioni previste sulla trasferibilità delle cessioni dei crediti, hanno complicato l’operatività della piattaforma informatica utilizzata per la trasmissione delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, la quale, per un breve periodo, è rimasta di fatto sospesa a causa del suo mancato aggiornamento.
Solo a seguito del comunicato stampa del 3 febbraio 2022, l’Amministrazione Finanziaria ha fatto decorrere, a partire dal 4 febbraio 2022, l’aggiornamento della suddetta piattaforma grazie anche al fatto che è stato pubblicato il Provvedimento direttoriale del 3 febbraio 2022 contenente l’aggiornamento e le istruzioni della nuova comunicazione per l’esercizio dell’opzione.
Tale Provvedimento direttoriale, che sostituisce quello dell’8 agosto 2020, fa proprie le modifiche introdotte recentemente dal Legislatore, intervenendo:
Lo stesso Provvedimento direttoriale, prevede, per determinate fattispecie, la proroga dei termini di trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate fissato, ordinariamente, al 16 marzo 2022.
Infatti, considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni che scaturiscono da spese sostenute nel 2020, la comunicazione da trasmettere all’Amministrazione Finanziaria potrà disporre di un più ampio lasso di tempo, poiché dovrà rispettare, come termine ultimo, il 7 aprile 2022.
Precisiamo anche che, qualora la comunicazione riguardasse fattispecie diverse da quelle tassativamente indicate più sopra, il termine per la trasmissione della stessa resterebbe fissato al 16 marzo 2022.
Nei giorni scorsi sono state pubblicate due FAQ sul sito dell’Agenzia delle Entrate che hanno, di fatto, anticipato l’uscita del Provvedimento direttoriale del 4 febbraio 2022, riguardante la proroga della trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni che permettono di applicare la disciplina mitigata prevista per il periodo transitorio.
In pratica, l’articolo 28 del Decreto Sostegni-ter, ha istituito una sorta di disciplina transitoria che, con riferimento ai crediti di cui al comma 1 dell’articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (bonus “ordinari e super” edilizi), nonché al comma 2 dello stesso articolo 121 (bonus emergenziali anti COVID-19), consente di effettuare una ulteriore cessione dei medesimi ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari) qualora siano stati già oggetto di cessione fino al 6 febbraio 2022.
Orbene, con il Provvedimento direttoriale del 4 febbraio 2022, tale termine, che individua i crediti (riguardanti spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022) che sono già stati oggetto delle opzioni previste dall’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, viene prorogato al 16 febbraio 2022, pertanto la suddetta disciplina transitoria si applicherà ai crediti ceduti per i quali la comunicazione all’Agenzia delle Entrate risulterà validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022.
Relativamente alle spese riguardanti la nuova agevolazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche (detrazione al 75%), lo stesso termine cui riferirsi per l’applicazione della disciplina transitoria viene prorogato per un mese; pertanto, qualora il contribuente intervenisse in tal senso, il termine precedentemente al quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni riguardanti la nuova agevolazione, sarà il 7 marzo 2022.
Conseguentemente, nel rispetto delle condizioni più sopra evidenziate, solo dal 17 febbraio 2022 (bonus ordinari/super, emergenziali anti COVID-19) o dal 7 marzo 2022 (agevolazione barriere architettoniche) sarà possibile effettuare una ulteriore cessione del credito a prescindere dalle cessioni avvenute in precedenza.