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I Giudici hanno affrontato il caso relativo ad una nota di variazione IVA emessa dal cedente a seguito della rinuncia unilaterale al proprio credito vantato nei confronti di una procedura concorsuale.
Il caso affrontato nella Sentenza n. 35518 del 19 dicembre 2023 della Cassazione riguardava l’emissione di alcune note di credito in diminuzione per effetto della rinuncia al credito da parte dell’emittente, in forza dell'intervenuta apertura della procedura concorsuale liquidatoria del committente.
La decisione ruota intorno all’effetto che ha, sulla originaria detrazione spettante al cessionario insolvente, la rinuncia al credito da parte del creditore cedente e, in particolare, se, emessa la nota di variazione da parte del cedente in caso di rinuncia (ancorché parziale) al credito, il cessionario abbia l'obbligo di registrarla ai termini dell'art. 26, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972 nella formulazione pro tempore vigente (anteriore alla novella della L. 28 dicembre 2015, n. 208).
In sintesi, secondo la Cassazione, la rettifica opera per eventi che colpiscono l'operazione economica per fatti indipendenti dalla volontà dei contraenti (risoluzione, annullamento, revoca, rescissione, oltre che per mancato pagamento totale o parziale), ma anche laddove si tratti di eventi che conseguano all'applicazione di una previsione contrattuale, come in caso di sconto ab origine pattuito tra le parti, ove vi sia prova di un accordo sottostante alla riduzione della base imponibile. A questi casi si aggiunge il caso dello scioglimento del contratto per mutuo dissenso.
In tale prospettiva i Giudici inquadrano il caso della nota di rettifica che faccia seguito alla rinuncia al credito e, in particolare, ove la rinuncia intervenga nei confronti di una procedura concorsuale liquidatoria.
Il principio espresso dalla Cassazione può essere così sintetizzato: poco importa che la rivalsa non venga esercitata per un evento che incida sul vincolo negoziale, ovvero per accordo tra le parti, ovvero ancora per inesigibilità del credito medesimo, la nota di rettifica ha comunque la finalità di riequilibrare il “binomio” infranto rivalsa-detrazione.
Infatti, in tutti questi casi di riduzione della base imponibile, all'esito dei quali si fa luogo all'emissione della nota di rettifica da parte del cedente, fa pendant la registrazione della nota medesima da parte del cessionario, volta a riequilibrare il mancato assolvimento della rivalsa, in ossequio al principio di neutralità.
Pertanto, la rinuncia unilaterale al credito da parte di un creditore di una procedura concorsuale che pervenga all'organo gestore della procedura costituisce presupposto per il creditore per l'emissione di nota di rettifica ai fini IVA, essendo ascrivibile a una delle ipotesi di mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni, in quanto preclude l'assolvimento del credito da rivalsa nei confronti del cedente; per l'effetto, la nota deve essere registrata dal cessionario insolvente ai fini della rettifica della detrazione.
In materia di note di variazione, si veda anche i precedenti contributi: