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In vista del versamento della seconda rata a saldo dell’IMU dovuta per l’anno 2023, dovranno essere verificate le condizioni per usufruire del regime agevolato per i fabbricati rurali.
Entro il prossimo 18 dicembre 2023 (il 16 dicembre cade di sabato) è dovuto il versamento a titolo di saldo dell’IMU dovuta per il 2023 (se non si è provveduto al versamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2023 ovvero entro l’11 dicembre se soggetti alluvionati - si veda in particolare le circolari n. 895/2023 “Differimento degli obblighi tributari e contributivi: conferme e novità per i territori alluvionati”, n. 913/2023 “IMU: acconto, saldo e dichiarazione per i contribuenti alluvionati”). Gli enti non commerciali, invece, sono tenuti al versamento dell’imposta in tre rate (le prime due entro il 16 giugno e il 16 dicembre dell’anno di riferimento, mentre la terza rata entro il 16 giugno dell’anno successivo).
Per un dettaglio riguardo al calcolo ed al versamento del saldo IMU si veda anche la nostra circolare n. 878/2023 "Entro il 18 dicembre 2023 il versamento a saldo dell’IMU".
Al fine di determinare gli importi dovuti, è necessario tenere conto delle fattispecie agevolate dalla normativa IMU. In particolare, segnaliamo la categoria dei fabbricati rurali strumentali, ossia gli immobili utilizzati come strumentali all’attività agricola, contraddistinti dalla categoria catastale D/10 ovvero iscritti in catasto con la specifica annotazione.
Ai fini IMU, i fabbricati rurali strumentali sono soggetti all’imposta nella misura massima dell’1 per mille, ed i Comuni possono solo ridurla, fino all’azzeramento (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 750 - Legge di Bilancio 2020).
La Cassazione, nell’Ordinanza n. 12840/2023, ha confermato il consolidato orientamento alla luce del quale i fabbricati rurali sono da considerarsi strumentali solo se accatastati in categoria D/10 o con apposita annotazione catastale.
Relativamente al caso di un immobile concesso in comodato gratuito ad un imprenditore agricolo, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, nella Sentenza n. 1409 del 1° dicembre 2022, ha rigettato la tesi del Comune il quale riteneva non spettante l'esenzione essendo l'immobile utilizzato da un soggetto terzo e non direttamente dal soggetto passivo dell'imposta.
Secondo la Corte, sulla base di una stretta interpretazione della norma agevolativa, la disposizione agevolativa non indica in alcun modo che l'attività agricola debba essere necessariamente esercitata dallo stesso soggetto d'imposta, limitandosi a richiedere che si tratti di fabbricati rurali ad uso strumentale secondo i requisiti di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, il quale precisa che deve trattarsi di costruzioni necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile, senza tuttavia esigere che la qualifica di imprenditore agricolo debba essere necessariamente esercitata dal soggetto d'imposta.
Mentre la richiamata giurisprudenza di merito ha confermato che l’agevolazione spetti anche in caso di immobile concesso in comodato, è già da alcuni anni che si sta assistendo alla richiesta di alcune Amministrazioni comunali di dimostrare ulteriori requisiti per beneficiare del regime impositivo IMU sui fabbricati rurali strumentali, quali ad esempio la sussistenza della qualifica di Coltivatore Diretto o di Imprenditore Agricolo Professionale di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile, nonché una specifica documentazione attestante lo svolgimento dell’attività agricola.
Si veda anche la recente giurisprudenza di merito sul punto nella circolare n. 310/2023 "No ai requisiti soggettivi per l’esenzione IMU su fabbricati rurali: il TAR Toscana annulla un Regolamento".
A questo proposito, si ricorda che la Risoluzione n. 2 del 16 novembre 2023 ha fornito alcuni attesi chiarimenti ufficiali circa la corretta interpretazione della nuova definizione di fabbricati (nostro contributo n. 860/2023 "Collabenti: il Ministero offre una diversa interpretazione rispetto all’IFEL sull’assoggettamento ad IMU").
Sul tema, richiamando quanto affermato dalla Cassazione (Sentenza n. 23386/2023), il Ministero sostiene che l’identificazione della ruralità dei fabbricati oggetto del beneficio fiscale si correla esclusivamente al dato catastale, anche dopo la nuova procedura di annotazione negli atti catastali, prevista dall’art. 13, comma 14-bis, del D.L. n. 201 del 2011 per il riconoscimento del requisito di ruralità per gli immobili strumentali.
Pertanto, ai fini fiscali, la nozione di fabbricati rurali ad uso strumentale è da rinvenire esclusivamente in quella contenuta nel richiamato comma 3-bis dell’art. 9, D.Lgs. 557/1993 in base al quale non sono richiesti i suddetti ulteriori requisiti richiesti da alcune Amministrazioni locali.