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I soggetti ubicati nei territori alluvionati dell’Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono tenuti ad effettuare i versamenti sospesi entro il prossimo 20 novembre. L’ultimo pacchetto di emendamenti al Decreto Proroghe approvato al Senato sembra prevedere un rinvio del versamento al 10 dicembre 2023.
Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 61/2023, i soggetti che al 1° maggio 2023 avevano la residenza o sede legale od operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali in Emilia-Romagna, Marche e Toscana devono effettuare, entro il 20 novembre 2023, i versamenti sospesi dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, salvo la proroga del predetto termine al 10 dicembre (non ancora ufficiale), di cui si dirà nel seguito.
Il versamento è previsto in un'unica soluzione e non prevede l'applicazione di sanzioni né interessi.
Sul tema si ricordano i precedenti contributi pubblicati:
La richiamata sospensione riguarda tutti i tributi, ovvero:
Sono sospesi anche i versamenti delle ritenute IRPEF operate dai sostituti d'imposta sui redditi dei lavoratori dipendenti e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF.
Ai fini della sospensione, è necessario che il solo sostituto d'imposta avesse la residenza o la sede al 1° maggio 2023 nei territori colpiti dagli eventi alluvionali. Il requisito della residenza o sede nei territori alluvionati non deve invece sussistere per il lavoratore dipendente.
Circa i contributi previdenziali, la sospensione dei versamenti riguarda (cfr anche Circ. INPS 20 luglio 2023 n. 67):
Si vedano a questo proposito alcuni dei più recenti contributi pubblicati (Circolare n. 705/2023 "Sospensione adempimenti e versamenti previdenziali alluvionati: presentazione dell’istanza entro il 30 settembre 2023 da parte delle aziende agricole" e n. 649/2023 "Sospensione versamenti previdenziali alluvionati: presentazione dell’istanza entro il 20 novembre 2023".
I datori di lavoro devono effettuare il versamento dei contributi sospesi tramite il Modello F24, utilizzando il codice tributo DSOS, indicando la matricola del datore seguita dal codice utilizzato per le denunce. Inoltre, precisa l’Istituto, il codice “N981” è riferito alle sole mensilità di aprile, maggio, giugno e luglio 2023.
Invece, i datori di lavoro agricolo, in relazione all’emissione relativa al 4° trimestre 2022 oggetto di sospensione, dovranno utilizzare le medesime causali del versamento ordinario e un’apposita codeline che sarà resa disponibile nelle news del Cassetto previdenziale.
Sempre entro la data del 20 novembre, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata e i datori di lavoro domestico sono tenuti a presentare anche un’apposita istanza di sospensione, secondo le indicazioni fornite con il Messaggio INPS n. 2900/2023.
Per gli agricoli, il termine per la presentazione dell’istanza era fissato per il 30 settembre 2023, come confermato dal Messaggio INPS n. 3035/2023 (si veda la circolare n. 621/2023 "Istanza di sospensione contributi agricoli per eventi alluvionali: nuove indicazioni dall’INPS").
Per i premi INAIL, la sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti e operanti alla data del 1° maggio 2023, i quali devono presentare all’Istituto apposita comunicazione all’INAIL entro il 20 novembre. Per la ripresa dei versamenti, i soggetti interessati devono indicare nel Modello di pagamento F24 “Sezione altri enti previdenziali e assicurativi” il numero di riferimento 999269.
Nella Conversione parlamentare del D.L. n. 132/2023 (Decreto Proroghe) avvenuta il 16 novembre, la commissione Finanze del Senato ha approvato l’inserimento, all’articolo 3, di un apposito comma che differisce dal 20 novembre al 10 dicembre 2023 tutte le scadenze per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano sede legale o operativa nei territori dell’Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dalle alluvioni dello scorso maggio.
Secondo la stampa specializzata, la conversione in legge del Decreto Proroghe avverrà molto probabilmente in data successiva al 20 novembre e, quindi, successivamente alla scadenza. Pertanto, affinché la nuova proroga si possa applicare senza incertezze, sarebbe necessario che gli organi competenti ne anticipino “l’ufficialità”, anche con un comunicato stampa.