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In sede di conversione, il Parlamento ha approvato una serie di modifiche alle misure emergenziali contenute nel D.L. Alluvione.
In data 31 luglio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione n. 100/2023, con modificazioni, del Decreto Legge n. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvione), recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Nel corso dell'esame parlamentare, sono state introdotte diverse novità rispetto al testo originario e, tra queste, anche la disposizione che abroga il Decreto Legge n. 88/2023, in materia di ricostruzione sui territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023, il cui contenuto è confluito nello stesso Decreto Alluvione (articoli da 20-bis a 20-undecies).
In sintesi, il decreto disciplina la figura del Commissario straordinario alla ricostruzione con particolare riguardo alla procedura di nomina e alle funzioni del Commissario stesso. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario. Il Commissario si avvale dei Presidenti delle Regioni interessate in qualità di sub-commissari.
Per quanto riguarda il contenuto puntuale del D.L. Ricostruzione, si rimanda al precedente contributo "Pubblicato il decreto ricostruzione risorse per 2,5 miliardi entro il 2025 per i territori alluvionati".
La legge di conversione - con la modifica apportata all’art. 1 comma 4-bis del Decreto Alluvione - ha previsto l'azzeramento del tasso d'interesse sulle somme dovute in caso di pagamento rateale relativo alle debenze derivanti dalla c.d. “Rottamazione-quater”, nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa, nel territorio dei Comuni colpiti dall'alluvione.
La Legge di Bilancio 2023 prevede che, in caso di pagamento rateale, siano dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo[1].
Per effetto dell’emendamento al decreto Alluvioni, nei confronti dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali il tasso di interesse viene azzerato.
All’art. 7 del Decreto Alluvione in materia di “Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali”, l’unica modifica apportata dalla legge di conversione è da ricercarsi nella possibilità, per i lavoratori, di documentare l’impossibilità di recarsi a lavoro mediante una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
La legge di conversione ha previsto una novità in materia di lavoro: l’emendamento consente il rinnovo o la proroga dei contratti di lavoro dipendente a termine (ivi compresi quelli a scopo di somministrazione di lavoro) anche in assenza delle causali che costituiscono (in base alla normativa generale) condizione per rinnovi o proroghe che determinino una durata complessiva del rapporto di lavoro superiore a dodici mesi.
La deroga all’art. 21 del D.Lgs. n. 8/2015 è ammessa per proroghe o rinnovi concordati entro il 31 agosto 2023, relativamente ad un periodo massimo di 90 giorni, e può concernere esclusivamente i lavoratori impiegati presso le imprese che abbiano sede legale o operativa in uno dei territori di cui all'Allegato 1 del Decreto e che siano impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. Resta ferma la durata complessiva del rapporto di lavoro, la quale non può superare i 24 mesi. Si veda anche la circolare n. 550/2023 "Territori alluvionati: la proroga dei contratti a termine".
Un’ulteriore novità apportata dalla conversione in legge del Decreto Alluvione riguarda il c.d. “sostegno al reddito dei lavoratori autonomi”, da erogarsi come indennità da parte dell’INPS (per ulteriori dettagli, si rimanda ai contributi pubblicati in precedenza: circolare n. 417/2023 "Alluvioni: istruzioni INPS per l'indennità agli autonomi da presentare entro il 30 settembre 2023" e n. 494/2023 "Lavoratori autonomi agricoli: nuovi chiarimenti sull’indennità una tantum a favore degli alluvionati".
In sede di conversione, è stato specificato che l’indennità di cui all’art. 8 del Decreto Alluvione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
Ciò risulta essere in contrasto con le indicazioni già fornite dall’INPS con il Messaggio n. 2264 del 16 giugno 2023, secondo le quali l’indennità una tantum costituiva reddito ai fini fiscali. Ne è conseguito che sugli importi riconosciuti fino ad oggi sono state operate le relative ritenute. Si veda a questo proposito il contributo "Alluvioni: l’indennità una tantum costituisce reddito e subisce ritenuta. In attesa di chiarimenti i risvolti in capo a CD e IAP").
Si ritiene, quindi, che la ritenuta eventualmente applicata dall’INPS in sede di erogazione dell’indennità potrà essere scomputata nel modello dichiarativo dai contribuenti, non concorrendo tuttavia l’indennità alla formazione del reddito ivi dichiarato. Si attendono comunque chiarimenti da parte dell’INPS e/o dell’Agenzia delle Entrate stessa.
In sede referente, è stato modificato anche l'art. 11 del Decreto Alluvione, prevedendo che:
Per quanto riguarda le modifiche apportate in sede di conversione all’art. 12 del Decreto Alluvione rubricato “Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell’anno 2022”, sono stati riscritti i commi da 1 a 5 che accordano misure di sostegno alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Per un dettaglio delle misure modificate si veda il contributo "Decreto Alluvione: le novità per le aziende agricole apportate nel corso dell’iter di conversione in legge".
[1] Cfr. art. 1 comma 233 L. m. 197/2022 “233. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.